[A] Sulle conseguenze del mancato deposito, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dei documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall’appaltatore. [B] Sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di adempimento di un’obbligazione. [C] Sulle modalità con cui può essere efficacemente disconosciuto il valore probatorio di una copia fotostatica di un documento prodotta in giudizio.
SENTENZA N. ****
[A] Preliminarmente occorre osservare, che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma...